Regolamento del FoPAGS



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Regionale per la Lombardia
Ufficio XV – Lodi
Servizi educativi per le scuole
Sostegno alla Persona e alla partecipazione studentesca

FoPAGS
Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori della Scuola

Il Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori della Scuola è stato previsto dal DPR 567/96 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di valorizzare la componente dei genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche. E' stato istituito con Decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi in data 01.02.2006, ne fanno parte le Associazioni dei Genitori maggiormente rappresentative (AGE, AGeSC, CGD) ed è costituito da un massimo di due  rappresentanti di ciascuna di esse.
Il FoPAGS ha sede presso l’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di Lodi in Piazzale Forni,1.

REGOLAMENTO del FoPAGS

Il Forum Provinciale delle associazioni dei Genitori della Scuola maggiormente rappresentative Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni;
Visto il D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il DPR 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Regolamento relativo alla disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il DPR 6 novembre 2000, n. 347 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'allora Pubblica Istruzione;
Visto il DM 14 del 18 febbraio 2002 istitutivo del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori maggiormente rappresentative;
si dà il seguente regolamento:

TITOLO I
Composizione e Costituzione
Art. 1
1. Il Forum Provinciale delle Associazione dei Genitori operanti nella Scuola (di seguito nominato FoPAGS) maggiormente rappresentative è costituito da un massimo di due rappresentanti di ciascuna delle Associazioni che ne fanno parte.
2. Partecipa alle riunioni il Dirigente dell’UST ed un suo delegato per i rapporti scuola - famiglia.
3. Il FoPAGS ha sede presso l’UST.
4. L’UST provvede alle esigenze funzionali del Forum.
Art. 2
1. Il FoPAGS elegge fra i Genitori il proprio coordinatore.
2. Il coordinatore ha il dovere procedurale di far osservare il presente regolamento, di garantire il diritto di parola a tutti i partecipanti ai lavori del FoPAGS, di assicurare il democratico svolgimento della seduta nonché delle operazioni di voto.
3. Il coordinatore assicura l'attuazione di quanto deciso in seno al Forum in collaborazione con l’UST e l'Ufficio Scolastico Regionale.
Art. 3
1. L’UST assicura la redazione del processo verbale.
La redazione avviene riportando in sintesi lo svolgimento dei lavori e delle discussioni, i nomi degli intervenuti, le conclusioni, le decisioni adottate ed i testi delle delibere votate con i relativi risultati di votazione indicando nell'ordine favorevoli, contrari e astenuti. I partecipanti che volessero riportare a verbale integralmente il proprio intervento lo consegneranno in forma scritta al verbalizzante.
2. L'approvazione del verbale avviene all'inizio della seduta successiva. Copia del verbale rimane comunque a disposizione dei componenti presso l’UST.
3. Per esigenze di verbalizzazione possono essere utilizzate apparecchiature elettroniche di registrazione.
4. Al termine di ogni seduta il FoPAGS delibera quanto pubblicizzato dall’UST a diffusione cartacea o sul proprio sito Internet.
Art. 4
1. All'inizio di ciascun anno il FoPAGS decide il calendario generale delle riunioni ordinarie (almeno tre).
2. Su richiesta del Dirigente o di almeno due Associazioni possono essere indette riunioni straordinarie.

TITOLO II
Competenze e finalità
Art. 5
1. Il FoPAGS valorizza la componente dei Genitori della Scuola;
2. Favorisce il dialogo e il confronto fra il Dirigente dell’UST e le realtà associative dei genitori operanti nella scuola;
3. Rappresenta le esigenze e formula le proposte della componente Genitori della Scuola;
4. Esprime pareri sugli atti e sulle iniziative che l’UST intende sottoporgli;
5. Esprime, anche di propria iniziativa pareri sui provvedimenti attinenti all'istruzione;
6. E' sede di consultazione fra l’UST e le Associazioni dei genitori sulle problematiche scolastiche;
7. Organizza e gestisce il sito e il relativo forum dei Genitori; le Associazioni si impegnano a garantire che il materiale pubblicato sul sito sia strettamente inerente alle problematiche della scuola. Si esclude la pubblicazione di ogni tipo di materiale a carattere pubblicitario.

TITOLO III
Caratteri procedurali
Art. 6
1. L'avviso scritto di convocazione, predisposto dal coordinatore, deve essere trasmesso dall’UST alle Associazioni almeno con cinque giorni di anticipo. Nell'avviso scritto di convocazione vi sono indicati la data, l'ora di inizio ed il luogo della seduta nonché gli argomenti scritti all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al FoPAGS è fissato dal FoPAGS medesimo nel corso della seduta precedente.
3. Qualora sorgano problemi di importanza rilevante, l'ordine del giorno può essere modificato in seguito alla presentazione di mozione d'ordine.

TITOLO IV
Commissioni
Art. 7
1. Il FoPAGS, qualora lo ritenga opportuno, può istituire nel proprio seno delle Commissioni come organi consultori ed istruttori affinché esaminino ed approfondiscano le questioni loro delegate dal FoPAGS stesso.
2. Un relatore, nominato da ogni Commissione, presenta al FoPAGS l'argomento esaminato.
3. La composizione e la durata dei lavori di ciascuna Commissione è stabilita dal FoPAGS al momento della costituzione delle Commissioni stesse.

TITOLO V
Discussione
Art. 8
1. All'inizio di ogni seduta ci si accerta che questa sia validamente costituita essendo presenti almeno due Associazioni riconosciute.
2. Nel caso di mancanza del numero legale la seduta viene convocata dopo un'ora. In tal caso essa risulta valida a prescindere dalla presenza del numero legale di cui al comma precedente.

TITOLO VI
Votazione
Art. 9
1. A seconda delle circostanze il coordinatore può disporre che la votazione su ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti ascritti all'ordine del giorno.
2. Dal momento in cui iniziano le operazioni di voto nessuno può prendere più la parola.
3. L'argomento già oggetto di votazione non può essere posto nuovamente in votazione nel corso della medesima seduta.
Art. 10
1. Le votazioni hanno luogo, di norma, con il metodo dello scrutinio palese e per esso si adotta uno dei seguenti metodi:
a) alzata di mano
b) appello nominale
c) sottoscrizione di una scheda.
2. Le votazioni avvengono nella seguente successione; favorevoli, contrari, astenuti.
3. Qualora almeno la metà più uno dei presenti lo richieda, deve essere concesso il voto con metodo di scrutinio segreto che va comunque usato quanto si faccia questione di persone.
4. Nel caso in cui le votazioni abbiano luogo con metodo di scrutinio segreto, le operazioni di spoglio delle schede e di verifica dei voti sono espletate da due genitori, nominati prima dell'inizio delle operazioni di voto.

TITOLO VII
Disposizioni finali
Art. 11
1. Eventuali proposte di modifica del presente regolamento debbono essere presentate per iscritto e ne deve pervenire copia a tutte le Associazioni componenti il FoPAGS.
2. La relativa discussione e votazione non può avvenire prima di quaranta giorni dalla data di presentazione.
3. Le modifiche sono approvate con la maggioranza qualificata di due terzi dei Genitori componenti il FoPAGS.
Art. 12
1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.